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ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

La formazione della graduatoria

Come si rileva chiaramente dall'art. 8 per i fini in questione il legislatore regionale non ha previsto alcuna attività istruttoria da parte della Commissione Provinciale, la quale, quindi, deve limitarsi a valutare quanto emerge dalla domanda del concorrente e dai documenti ad essa allegati. Ne è riprova il successivo art. 9 , il quale, pur demandando alla Commissione il potere di investire gli uffici finanziari per accertare l'effet-tivo reddito del concorrente, allorché quello documentato appaia inattendibile "in base ad elementi obiettivi", prevede che, in pendenza di tali accertamenti, la graduatoria viene egualmente formulata, fatta salva la non assegnazione di quegli alloggi relativi a casi controversi. Detta volontà del legislatore regionale resta giustificata dalla ratio di rendere celere il lavoro della Commissione Provinciale, dal momento che per l'istruttoria è stato istituito un nuovo e diverso organo (art. 5) costituito dalla Commissione Comunale. Evidentemente la legge ha ritenuto che detta ultima commissione, in quanto più vicina alla realtà locale e alle persone fisiche dei concorrenti, avesse migliore e maggiore possibilità di procedere all'istruttoria. Questa attività, come recita l'art. 5, consiste nel verificare la "completezza e regolarità della compilazione dell'apposito modulo-domanda di partecipazione, e l'esistenza della documentazione richiesta". I relativi risultati vanno consacrati in una scheda sulla quale vengono indicati i punteggi attribuiti a ciascun concorrente.


Completezza e regolarità della compilazione della domanda

Come evidenzia la norma in esame, la domanda va compilata su modulo-domanda predisposto dal Comune. Essa, se la sottoscrizione è autenticata da funzionario all'uopo incaricato o reca allegata fotocopia di documento di riconoscimento del concorrente, integra autocertificazione idonea ad integrare quella "dichiarazione sostitutiva" relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, che i bandi prevedono obbligatoriamente a pena di esclusione, in forza di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 9. In tal caso, però, contenendo la domanda una serie di circostanze, talvolta tra loro non conciliabili, è necessario che il concorrente contrassegni tutte le lettere o numeri che precedono le elencate circostanze di fatto che egli ritiene sussistenti nonché completi di suo pugno gli spazi bianchi esistenti sul modulo. In mancanza l'autocertificazione non può essere ritenuta completa e la domanda, a pena di esclusione, va integrata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


Esistenza della documentazione richiesta

Si tratta della documentazione necessaria per fornire la prova circa la sussistenza dei requisiti nonché quella "idonea" prevista dall'art. 4, comma 3, onde ottenere l'attribuzione dei punteggi richiesti. La loro attribuzione sulla scheda richiamata dal comma 1 dell'art.5, infatti, deve avvenire all'esito di indagini che la commissione comunale è tenuta ad effettuare relativamente a quanto dichiarato dal concorrente. E, in vero, mentre il possesso dei requisiti di partecipazione può essere autocertificato dal concorrente, il possesso delle condizioni oggettive e soggettive che importano l'attribuzione di punteggio devono essere dimostrate con "idonea documentazione" (art. 4, comma3). Ne consegue che la commissione ex art. 5 non solo deve verificare l'autenticità dei fatti autocertificati (lì dove essi sollevino il minimo dubbio circa la loro veridicità), ma anche invitare a completare con ulteriore idonea documentazione quelle condizioni soggettive ed oggettive previste dell'art. 7, meamente autocertificate ma che necessitano di pareri tecnici o di specifici accertamenti.


Punteggi di selezione

Si ricorda che per la attribuzione dei punteggi è necessario allegare idonea documentazione (art. 4, terzo comma).


Condizioni soggettive

1. reddito: è necessario che il concorrente alleghi la documentazione fiscale sia propria che di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. Resta ovvio che, ove nessun reddito imponibile sia stato percepito, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva che il concorrente può fare sia per sé che per gli altri componenti. I redditi devono essere tutti quelli che integrano redditi imponibili riferiti all'anno indicato nel bando di concorso. Sono, pertanto, redditi esenti quelli che di anno in anno vengono indicati tali nella legge finanziaria dell'anno precedente la dichiarazione. Si ricorda, ad esempio, che, come disposto dall'art. 36 della legge 342 del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi di lavoro dipendente fruiti all'estero in via continuativa non sono più esenti ai fini fiscali in Italia. E' consigliabile, pertanto, che il concorrente, nonché gli altri percettori di reddito facenti parte del nucleo familiare, ove abbiano provveduto alla relativa compilazione, alleghino il mod. 730 o il modello UNICO;
2. concorrenti ultra60nni: occorre allegare lo stato di famiglia (o altro documento equipollente) da cui emerga prova che il concorrente non vive con altre persone maggiorenni;
3. giovani coppie: è necessario allegare documentazione anagrafica da cui risulti la data del matrimonio nonché documentazione comprovante le altre condizioni previste dalla legge (coabitazione con altro nucleo familiare o alloggio occupato a titolo precario);
4. invalidità: va allegata copia del verbale redatto dalla commissione medica da cui risulti la percentuale di invalidità o la sussistenza di altra condizione equiparata alla sua diminuzione oltre i due terzi;
5. emigrati: va comprovata la attuale situazione abitativa e, in domanda, deve essere dichiarata la volontà di voler rientrare in Italia;
6. nucleo familiare: il nucleo familiare è quello specificato dall'art. 2, terzo comma, della legge, per cui, ove non rilevabile dalla situazione di famiglia rilasciata dallo stato civile, è necessario che il concorrente attesti con dichiarazione sostitutiva o autocertificazione il nome e il vincolo di parentela di ogni componente, e, nel caso di soggetti diversi da "genitori e figli", provi la relativa stabile convivenza da almeno due anni. 


Condizioni oggettive

7. alloggio precario: la precarietà, nei sensi specificati dalla norma, va comprovata da idonea attestazione del Comune o del suo ufficio tecnico in uno alla circostanza che la sistemazione abitativa duri da un biennio;
8. coabitazione: la coabitazione deve sussistere da un biennio (la prova deve emergere da certificato di residenza storico o da attestazione di pubblico ufficiale a seguito di opportune indagini). Sul punto non è sufficiente lo stesso indirizzo (o medesimo numero civico), giacché è necessario dimostrare che si tratta di unica unità abitativa;
9. affollamento: occorre allegare relazione dell'ufficio tecnico o relazione redatta da un tecnico ove si dia atto che la misurazione dell'al-loggio è avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), della legge. La disposizione in esame è stata interpretata (verbale n. 58 del 2 ottobre 1998) nel senso che l'alloggio deve essere occupato da non più di due persone per ogni frazione di 18 mq, per cui spetta l'assegnazione di tre punti ove vi sia disponibilità per ogni persona inferiore a 6 mq e di due punti ove detta disponibilità sia tra 6 e 9 mq. Superati i 9 mq a persona non sussistono le condizioni per attribuire il punteggio in questione;
10. antigienicità: occorre idonea certificazione (rilasciata dai competenti uffici o da tecnico all'uopo incaricato) da cui risulti la presenza di umidità, connessa alle cause indicata dalla norma, che non sia eliminabile con normali interventi di manutenzione;
11. sfratto: occorre sempre allegare il provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria e, in caso di sfratto eseguito, comprovare che la nuova sistemazione abitativa non sia autonoma e adeguata;
12. sgombero: l'alloggio non deve essere stato già rilasciato e va allegato il provvedimento dell'autorità amministrativa anteriore, quanto meno, di due anni rispetto alla data di pubblicazione del bando. 

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