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REQUISITI

Commissione Assegnazione Alloggi - Finalità

Le attività della Commissione Assegnazione Alloggi per la Provincia di Caserta, sono disciplinati dall' art. 6 della legge regionale 2 luglio 1997 n. 18 ("Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"). La Commissione, ai sensi del comma 7 di detta norma, provvede:

ARTICOLO 10
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
Prima dell'ordinanza sindacale di assegnazione degli alloggi, viene verificata la permanenza dei requisiti di cui all'art. 2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente, intervenute fra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione, non influisce sulla sua collocazione in graduatoria, sempreché permangono i requisiti prescritti. E' fatta eccezione per il punteggio relativo alla situazione abitativa nel caso in cui questa sia mutata, sempreché la nuova sistemazione non abbia carattere precario in conseguenza di provvedimento di sgombero da parte dell'autorità competente o di rilascio a seguito di esecuzione di sentenza od ordinanza di sfratto, e non siano, comunque, trascorsi più di due anni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. Qualora il Comune accerti la mancanza dell'assegnatario di alcuno dei requisiti della condizione di cui al comma precedente, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente art.6, la quale, nei successivi 30giorni, provvede all'eventuale esclusione o mutamento della posizione del concorrente nella graduatoria, comunicando nel'esito all'interessato.

ARTICOLO 19
Annullamento dell'assegnazione
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente nei seguenti casi: a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima; b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla notifica all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'ente gestore. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi30 giorni, sentito il parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 6 della presente legge. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto di locazione. L'ordinanza del sindaco − che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi − costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni e proroghe. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

I requisiti di partecipazione
I requisiti per la partecipazione al bando sono quelli specificamente indicati dall'art. 2 della legge regionale in esame. Relativamente ad essi, pertanto, non resta che far rinvio alla norma. Sul punto appare, comunque, opportuno ricordare:
1. comma 1, lett. a): per i cittadini extracomunitari non è sufficiente la sola residenza nel comune che ha indetto il bando, essendo necessario allegare prova della loro attività lavorativa autorizzata ovvero la iscrizione nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro;
2. comma 1, lett. c): i diritti cui fa riferimento la norma sono quelli "reali" sul bene immobile, con esclusione, quindi, di ogni altro tipo di diritto (quale, ad es. "assegnazione" della casa coniugale al coniuge separato, di cui quest'ultimo non sia proprietario);
3. comma 1, lett. e): non è ostativa l'ipotesi di precedente assegnazione in locazione (o, a maggior ragione, a titolo precario) di alloggio realizzato (o, comunque, acquisito dall'ente pubblico) con contributi pubblici;
4. comma 1, lett. g): il possesso del requisito reddituale (fatta salva ogni necessaria verifica da parte della commissione) può essere ritenuto sulla base di autocertificazione del concorrente (in domanda o con allegata dichiarazione sostitutiva) con specifica indicazione dell'esatta entità del reddito fruito dal nucleo familiare e la provenienza (da lavoro subordinato o autonomo).
Tale autocertificazione, infatti, integra quella documentazione che il bando e l'art. 4, primo comma lett. e), prevedono obbligatoriamente. La documentazione fiscale, come si dirà infra, fatto salvo il caso in cui il concorrente dichiara che nessuno abbia fruito di redditi, resta invece necessaria ove il concorrente chiede attribuzione del relativo punteggio;
5. comma 2: giacché quasi sempre accade che l'esame delle domande avviene dopo che sono decorsi sei mesi dalla pubblicazione del bando, appare necessario che la commissione comunale accerti se il matrimonio del concorrente sia stato effettivamente celebrato;
6. comma 3: la circostanza ivi prevista, secondo cui gli ascendenti possono far parte del nucleo familiare solo se sussiste stabile convivenza da un biennio, rende evidente che non è legittimato a presentare domanda il figlio che ha sempre vissuto con i propri genitori e non ha mai costituito un proprio diverso ed autonomo nucleo familiare, contraendo matrimonio, generando un figlio, ovvero allacciando una relazione more uxorio con persona che con lui conviva da almeno due anni. Una diversa interpretazione importerebbe la illogica conseguenza di ritenere che il nucleo familiare si fraziona in tanti nuclei quanti sono i figli che abbiano raggiunto la maggiore età. 

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